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Statuto della società GINNASTICA IL POGGETTO SSD ARL
STATUTO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA SENZA DISTRIBUZIONE DI UTILI
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO
Articolo 1 - Denominazione e costituzione
I.La Ginnastica il Poggetto Società Sportiva Dilettantistica a R.L. è costituita per fini sportivi senza scopi di lucro, quale Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e dall'art. 6, D.Lgs. 36/2021, dell'art. 90 della L. 289/2002 e successiva modificazione con il D.Lgs.36/2021 e relative successive modificazioni ed integrazioni, per brevità" GINNASTICA IL POGGETTO SSD A RL S.S.D.".
2. Negli atti e nella corrispondenza è consentito l'uso della locuzione "Società Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo "S.S.D.", salvo non diversamente previsto, con obbligo di indicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2250, comma 4, e.e., se la Società ha un unico socio.
3. I colori sociali sono azzurro e bianco.
Articolo 2 - Sede - Domicilio dei Soci - Comunicazioni - Durata
1. La Società sportiva ha sede legale in: Firenze, fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
2. La Società ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale, mediante delibera dell'Organo amministrativo.
3. Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dai Soci, anche a seguito di modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto e di comunicazione alle autorità di competenza.
4. L'Organo amministrativo delibera il trasferimento della sede legale in altro luogo all'interno del medesimo Comune, senza necessità di modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto e di comunicazione alle autorità di competenza.
5. La Società Sportiva Dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
6. Il domicilio dei Soci, dell'amministratore unico o degli amministratori, dei membri dell'O ano di controllo e del Revisore, se nominati, per i rapporti con la Società si intende a tutti gli e • di legge quello risultante dal registro delle imprese, dove sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica. È onere dei suddetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.
7. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese, viene fatto riferimento per il Socio persone fisica alla residenza anagrafica e per la Società alla propria sede legale.
8. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante posta elettronica (certificata od ordinaria), fax o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui al precedente c . a 6 saranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica (certificata od ordinaria), al numero di diverso recapito che sia stato espressamente comunicato dai predetti soggetti. La Societ'. isti • ce un apposito "Libro delle comunicazioni" ove riportare e indicare, oltre al domici : ca al Regis_tro dell Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'Org f j ..:!!, . : .; ..,
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STATUTO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA SENZA DISTRIBUZIONE DI UTILI
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO
Articolo 1 - Denominazione e costituzione
I.La Ginnastica il Poggetto Società Sportiva Dilettantistica a R.L. è costituita per fini sportivi senza scopi di lucro, quale Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e dall'art. 6, D.Lgs. 36/2021, dell'art. 90 della L. 289/2002 e successiva modificazione con il D.Lgs.36/2021 e relative successive modificazioni ed integrazioni, per brevità" GINNASTICA IL POGGETTO SSD A RL S.S.D.".
2. Negli atti e nella corrispondenza è consentito l'uso della locuzione "Società Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo "S.S.D.", salvo non diversamente previsto, con obbligo di indicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2250, comma 4, e.e., se la Società ha un unico socio.
3. I colori sociali sono azzurro e bianco.
Articolo 2 - Sede - Domicilio dei Soci - Comunicazioni - Durata
1. La Società sportiva ha sede legale in: Firenze, fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
2. La Società ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale, mediante delibera dell'Organo amministrativo.
3. Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dai Soci, anche a seguito di modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto e di comunicazione alle autorità di competenza.
4. L'Organo amministrativo delibera il trasferimento della sede legale in altro luogo all'interno del medesimo Comune, senza necessità di modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto e di comunicazione alle autorità di competenza.
5. La Società Sportiva Dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
6. Il domicilio dei Soci, dell'amministratore unico o degli amministratori, dei membri dell'O ano di controllo e del Revisore, se nominati, per i rapporti con la Società si intende a tutti gli e • di legge quello risultante dal registro delle imprese, dove sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica. È onere dei suddetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.
7. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese, viene fatto riferimento per il Socio persone fisica alla residenza anagrafica e per la Società alla propria sede legale.
8. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante posta elettronica (certificata od ordinaria), fax o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui al precedente c . a 6 saranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica (certificata od ordinaria), al numero di diverso recapito che sia stato espressamente comunicato dai predetti soggetti
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Articolo 3 - Oggetto Sociale e scopo
l .La Società è apolitica e non ha scopo di lucro.
È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 s.m.i.
2. La Società persegue le finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti i Soci, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dell'obbligatorietà di redazione del Bilancio, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica.
3. La Società è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 36/2021 e dell'art. 5del D.Lgs. 39/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
n. 1720 del 2022, ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7,comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 s.m.i.
In particolare, la Società ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche della ginnastica nonché di qualsiasi disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica considerata ammissibile dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I., del C.I.P. nonché oggetto di iscrizione presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento Sport del Consiglio dei Ministri e/o il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche.
La Società riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ivi comprese la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nonché la partecipazione all'attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica delle F.S.N.(Federazioni Sportive Nazionale), delle D.S.A. (Discipline Sportive Associate) e/o E.P.S.(Enti di Promozione Sportiva) cui risulta affiliata ed alla quale si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento.
4. La Società può altresì essere costituita, quale ente del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, fermo restando il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017.
In materia di ordinamento e di amministrazione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
5. La Società altresì svolge attività didattica, di formazione, di preparazione e di assistenza all'attività sportiva dilettantistica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva praticata, con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dall'I.P.C. e dal C.I.P. ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali), delle D.S.A.(Discipline Sportive Associate) e/o E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva), anche paraolimpici, e comunque iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
6. La Società adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.
7. La Società gestisce attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport dilettantistico, con:
a. l"Qrgani.zzazione di attività ludiche e di formazione sportiva e ricreativa dello sport dilettantistico;
, b la _prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di ìnetodi che possano alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività sportivo-agonistiche;
c. la promozione e lo sviluppo di tutte le attività sportive dilettantistiche, incluse le attività integrate, connesse e accessorie secondo le norme delle rispettive F.S.N. -D.S.A. - E.P.S. alla quale delibererà di aderire accettandone Statuto e Regolamenti.
8. Nei limiti previsti dall'art. 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà della Società svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali sportivi e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive divario genere;
b. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazione ed iniziative di diverse specialità sportive;
c. organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento psico-fisico;
d. promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva esercitata;
e. gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
f. esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali, inter caetera, sponsorizzazione, promo pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento;
g. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate;
h. collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dalle rispettive
F.S.N. - D.S.A. - E.P.S. alla quale delibererà di aderire;
i. gestire centri fitness sportivi nonché esercitare l'attività di centri estetici e di istituti di bellezza;
I. gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo e non tassativo: bar ristorante, palestra, spaccio interno di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini.
9. Ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii., i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli Atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021.
IO.Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi di cui ai commi precedenti la Società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria cli ossè' ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla co truzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivì compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.
11. La Società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa nel rispetto e in conformità gli artt. 2561, 2562, 1615 e ss., cod. civ.
12. È fatto divieto alla Società di svolgere le attività dalla legge riservate alle istituzioni b • rie alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obb igo rimborso presso i Soci, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, non ché l'emissione di·tor
debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 degli av - , .
al voto.
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partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o coru
}r lo svolgimento dell'attività sociale la Società potrà assumere, direttamente o jnç lper partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali.
13. Condizione indispensabile per essere Socio, tesserato, Associato, iscritto o partecipante alla Società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
14. È espressamente escluso lo svolgimento di ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitino l'iscrizione ad Albi Professionali, nonché ogni attività vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.
Articolo 4 - Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione
1. La Società garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006,n.198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. La Società previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 3/2021, al D.Lgs. n. 39/2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
Articolo 5 - Affiliazione
1. Con l'affiliazione, la Società accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive dell'Organismo Affiliante, del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P.
2. La Società si impegna ad accettare incondizionatamente i provvedimenti disciplinari e le decisioni assunte dai competenti organi degli enti sportivi.
3. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti federali delle F.S.N. - D.S.A. - E.P.S. a cui la Società intenderà affiliarsi, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
4. La Società si impegna a tesserare alla F.S.N. o D.S.A. o all'E.P.S., per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti ovvero tutti i soggetti per cui la regolamentazione dell'Organismo Affiliante prevede lo status di tesserato.
5. La Società si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del
C.I.O. e del C.O.N.I. e, ove paraolimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., e/o F.S.N.-D.S.A. - E.P.S.
6. La Società s'impegna altresì a garantire il corretto e regolare svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e dei Tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali così come previso dalle norme delle singole discipline sportive a cui risulta affiliata. Nel caso in cui il numero di Atleti o Tecnici non consentano lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della rispettiva Federazione sportiva, è nominato dall'Organo Amministrativo della Società.
CAPITALE, ASSOCIATI, STRUMENTI E FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE
"- .
Articolo 6 : Capitale Sociale, Soci e Associati
1. Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila/00) diviso in quote ai sensi di legge.
2. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti ed attribuiscono a tutti i Soci gli stessi diritti proporzionalmente alle rispettive quote possedute.
3. In applicazione dei principi di democraticità e di uguaglianza di cui alla lett. e) dell'art. ?del D.Lgs. 36/2021, non potranno essere attribuiti particolari diritti a singoli Soci. Il capitale sociale può essere aumentato, ai sensi dei successivi articoli, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
4. Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale stesso, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
5. Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 del cod. civ.
6. Eventuali utili e avanzi sono destinati all'attività statutaria di cui al precedente art. 3 oppure a incremento del patrimonio.
7. Possono far parte della Società, al fine di usufruire e beneficiare dei servizi dalla medesima erogata, in qualità di Associati, tutte le persone fisiche dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, che intendono partecipare alle attività sociali, sportive e/o ricreative e/o ludiche svolte dalla Società. Lo status di Associato è incompatibile con lo status di Socio. Ad esso non spetta alcun diritto di proprietà e/o gestione della SSD. L'Associato deve essere in regola con il pagamento delle Quote Associative, secondo quanto previsto dall'organo amministrativo.
8. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fon die riserve comunque denominati in favore di Soci e Associati, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi discioglimento individuale del rapporto.
Articolo 7 - Variazione del Capitale Sociale: aumento
1. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.
2. Salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 2482 ter del Cod. civ., ove sia disposto un aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tali casi i Soci dissenzienti avranno diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Cod. civ.
3. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capi sociale deve essere esercitato dai Soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Organo amministrativo a ciascun Socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.
4. Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazio ne di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dag - altri soci.
5. Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate otranno essere, se previste nella delibera di aumento, offerte dagli amministratori a terzi, nei te pi e modi indicati dalla delibera di aumento stessa.
Articolo 8 - Variazione del Capitale Sociale: riduzione
1. Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge/
dell'Assemblea dei Soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la mo
2. In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai Soci.
3. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.
Articolo 9 - Apporti e finanziamenti dei Soci
1. I Soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'Organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni anche di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai Soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e si considerano improduttivi di interessi.
3. Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci, trova applicazione l'art. 2467, cod. civ.
4. In ogni caso, gli Associati non vantano alcun diritto nei confronti del Patrimonio sociale della Società.
Articolo 10 - Partecipazioni
1. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Trova applicazione l'art. 2468 cod. civ.
Articolo 11 - Trasferimento delle quote
1. Le quote di partecipazione sono nominative e sono intrasferibili per atto tra vivi.
2. Ai fini del divieto di cui al precedente comma, per "trasferimento" deve intendersi qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, inerente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, inforza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.
3. In caso di morte di un Socio, gli eredi avranno diritto di continuare nella Società come Soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.
Articolo 12 - Recesso del Socio
1. Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti :
a. il cambiamento dell'oggetto della Società;
b. la trasformazione della Società;
c. la fusione e la scissione della Società;
d. la revoca dello stato di liquidazione;
e. il trasferimento della sede della Società all'estero;
f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
g. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
2. Il .diritto di recesso spetta altresì in tutti gli altri casi previsti dalla legge, anche ai sensi dell'art. 2473, Clod,:èiv..
3. Il Socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. In ogni caso, il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.
Articolo 13 - Rimborso della partecipazione del Socio
1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, nonché in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della natura della Società, priva di alcun fine di lucro, i Soci che recedono dalla Società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.
2. In caso di recesso di uno o più Soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della Società.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili il Capitale Sociale verrà ridotto in misura corrispondente. Qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, i Soci dovranno deliberare l'incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della Società.
Articolo 14 - Morte del Socio
1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasmissibili per atto mortis causa unicamente a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta del Socio.
2. In caso di continuazione della Società con più eredi o legatari del Socio defunto, i quali non siano addivenuti alla divisione tra loro della partecipazione caduta in successione, mane abbiano mantenuta la comproprietà, gli stessi nomineranno un rappresentante comune.
È fatto salvo, in ogni caso, per gli eredi o legatari del Socio defunto, il diritto di ottenere la liquidazione della quota.
Articolo 15 - Esclusione del Socio
1. In caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della società il Socio, anche ai sensi dell'art. 2473-bis, cod. civ., può essere escluso con deliberazione otivata dell'Organo amministrativo e da questo comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni - •- "' provvedimento. L'interessato può presentare, entro 30 (trenta)giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso ali'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione dell'Assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al Socio e
deve essere notificata con lettera raccomandata A.R., a cura dell'Organo amministrativo, Socio escluso.
2. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di c• sopra, salvo che, entro tale termine, il Socio escluso non proponga opposizione in sede giudi ale.
3. L'esclusione deve risultare da decisione dell'Assemblea assunta a maggio corso della quale si procederà in contraddittorio con il Socio interessato
formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del Socio
convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merit
,
4. Ferme restando le cause dì esclusìone prevìste dal Codìce cìvìle, costìtuìscono giusta causa dì scìoglìmento del rapporto socìale le seguentì specìfiche circostanze:
a. la dìstrazìone da parte del Socio di fondi della socìetà per finalìtà personalì;
b. la condanna penale del Socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla Società;
c. l'assoggettamento del Socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
d. la dichìarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del Socio;
e. mancato conferimento da parte del Socio di quanto da lui stesso delìberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventualì perdite sociali;
f. mancato rinnovo da parte del Socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;
g. svolgimento da parte di un Socio di attività concorrente con quella della Società;
h. pignoramento della quota del Socio;
i. sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.
5. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del Socio la cui esclusione deve essere decisa. Laddove nella Società siano presenti solo 2 Soci, l'esclusione dovrà essere pronunziata dal Tribunale su istanza di uno dei Soci, anche ai sensi dell'art. 2287, cod. civ.
Articolo 16 -Decadenza degli Associati
1. Gli Associati cessano di far parte della Società nei seguenti casi:
a. dimissione volontaria, da presentarsi per iscritto;
b. radiazione deliberata dall'Amministratore unico, ovvero dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consìglio di Amministrazione, ove eletto, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Società, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli enti sportivi;
c. scioglimento della Società ai sensi dell'art. 41 del presente Statuto.
2. L'Associato radiato non può più essere ammesso nella Società.
Articolo 17 - Liquidazione delle partecipazioni
1. Nei casi di cui al presente Statuto, le partecipazioni dei Soci saranno rimborsate al Socìo o aì suoi eredì al valore nominale, fino alla concorrenza dell'importo effettìvamente versato. Il rimborso delle partecipazìoni avviene entro 6 (sei) mesì dall'evento dal quale consegue la liquìdazìone.
Articolo 18- Unico Socio
1. Nell'ipotesì di Socio unico che detenga l'ìntera partecipazìone della Società, ovvero di mutamento della persona dell'unìco Socìo, l'Organo ammìnistrativo è tenuto ad effettuare glì adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 del cod. civ.
2. Ìh caso di\costituzìone ovvero ricostituzione della pluralità dei Soci, l'Organo amministrativo è te'r-mto a depoMtare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
' ' • • e • ' ' •
ORGANI DELLA SOCIETÀ
Articolo 19 - Organi Sociali Sono organi della Società: a.l'Assemblea dei Soci;
b. l'Organo amministrativo;
c. l'Organo di revisione e controllo.
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 20 - Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci
1 L'Assemblea Ordinaria dei Soci è il massimo organo deliberativo della Società ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2 La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta all'Organo amministrativo da almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte dell'Organo amministrativo. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti l'Organo amministrativo.
3 L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Società o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.
4 Le Assemblee sono presiedute dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5 L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.
7 Il Segretario dell'Assemblea, se nominato, redige il verbale della riunione con l'indicazion dei nomi di tutti i Soci partecipanti e relativa firma degli stessi. Il verbale deve essere firmato dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Se etan dell'Assemblea stessa nonché dagli scrutatori se nominati.
8 Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dall'Organo amministrativo a garantirne la massima diffusione e accessibilità.
9 L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luog contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo e legiale e principi di buona fede e di parità di trattamento e non discriminazione dei Soci. In p• icolare, è necessario che:
a. sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgiment constatare e proclamare i risultati delle votazioni; , .
b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli ev di verbalizzazione; i'
c. sia consentito agli intervenuti di partecipare regolannente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svoltala riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Articolo 21- Diritti di partecipazione ali'Assemblea Ordinaria dei Soci
I.Il diritto di partecipazione alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Società spetta ai Soci che, alla data della adunanza, risultano iscritti nel Libro Soci e non risultano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Alle Assemblee della Società possono essere invitati gli Associati, purché iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle Quote Associative, senza diritto di voto.
2. I soggetti, a qualsiasi titolo tesserati, se non iscritti nel Libro Soci, non godono del diritto di voto.
3. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Socio.
4. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in Assemblea possono altresì farsi rappresentare anche da un non socio, mediante delega scritta.
5. La delega non può essere rilasciata in bianco e deve essere conservata presso la Società.
Articolo 22 - Assemblee dei Soci
I .Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale, di esprimere il proprio voto in Assemblea senza discriminazione alcuna. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al Socio debitore.
2. L'Assemblea è indetta dall'Organo amministrativo e convocata dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede Ordinaria sia Straordinaria.
3. Sono ammesse le Assemblee con modalità "da remoto" ai sensi dell'art. 20, comma 9,del presente Statuto.
4. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata con affissione della Convocazione presso la sede sociale e/o mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di Convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni Socio, almeno 8 (otto) giorni prima rispetto alla data della riunione.
5. Nella Convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno con i punti da trattare.
6. L' Assemblea è indetta a cura dell'Organo amministrativo e convocata dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ogni qualvolta l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per l'esame del Bilancio preventivo.
7. L Assemblea Ordinaria può nominare l'Organo di revisione e controllo e delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali della Società, nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Società che non rientrino nella competenza
dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del presente Statuto.
8. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria "elettiva" si svolge ogni 4 (quattro) anni, perla nomina degli organi direttivi della Società. Il numero degli amministratori può variare in funzione dei Soci iscritti su delibera dell'Assemblea dei Soci.
9. I Soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
Articolo 23 - Validità dell'Assemblea
1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tanti Soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati. In ogni caso, i Soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.
2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tanti Soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea Ordinaria, sia l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Articolo 24 - Assemblea Straordinaria dei Soci
1. L'Assemblea Straordinaria è indetta dall'Organo amministrativo e convocata dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione almeno 15(quindici) giorni prima dell'adunanza con le modalità di cui all'art. 22, comma 4, del presente Statuto. Nell'atto di Convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco dei punti all'ordine del giorno da trattare.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto Sociale, nonché su ogni attività connessa e/o collegata; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della Società, scioglimento della Società e modalità di liquidazione.
Articolo 25 - Consultazione scritta / Consenso espresso per iscritto
1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto n è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.
2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al precedente art. 23.
3. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del Soci nel ine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario. /
4. Le decisioni dei Soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere nel Libro delle decisioni dei Soci. E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitate
5. Per le decisioni dei soci non conformi al presente statuto si applica l'articolo 2479-ter,cod. civ.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO
Articolo 26 - Struttura dell'Organo amministrativo
1. La Società è amministrata da un amministratore unico, Socio o non Socio, ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, Soci o non Soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei Soci.
2. All'Organo amministrativo spetta la rappresentanza della Società.
3. La durata della carica di amministratore viene stabilita all'atto di nomina e può anche essere indeterminata.
4. Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise dai Soci in conformità alle vigenti disposizioni di legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.
5. La carica di amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
6. Non possono essere nominati amministratori della Società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del C.O.N.L o delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la Società delibererà di affiliarsi.
7. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.
8. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
9. Si applica l'articolo 2475-ter, cod. civ., in materia di conflitto di interessi.
Articolo 27 - Consiglio di amministrazione
1. In caso di elezione del Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 26, comma 1, il Consiglio è composto da un numero minimo di tre a un massimo di sette componenti incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. I componenti in carica dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi alla relativa Federazione (F.S.N. - D.S.A.) di riferimento o E.P.S. in qualità di dirigenti. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Vice - Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tali ultime due cariche potranno essere ricoperte anche dalla stessa persona.
2. Il primo Consiglio viene eletto dai Soci fondatori della Società.
3. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, comma 2,D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
4. È previsto, se deliberato dal Consiglio, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per P ssolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale.
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5. Il -Consiglio rimane in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
6. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati alla Federazione (F.S.N. - D.S.A.) di riferimento o E.P.S., che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai Regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
7. È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paraolimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affilianti.
8. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri incarica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
IO. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale datato enumerato, riportato su di un Libro anche a fogli mobili numerati in tutte le sue pagine, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio atte a garantirne per trasparenza la massima diffusione.
Articolo 28 - Dimissioni del Consiglio di amministrazione
I.Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti Consiglieri provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati, il Consiglio continuerà ad operare in tale composizione fino alla prima Assemblea utile in cui si procederà all'integrazione dei componenti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva. In caso di dimissione o impedimento del Vice-Presidente, il Consiglio nomina un Consigliere cui attribuisce le relative funzioni.
3. 11 Consiglio dovrà considerarsi decaduto e non più in carica, qualora per dimissioni o per q altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.
verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per la nomina del nuovo Consiglio. Fino alla sua nuova costituzione e lirrìit_at ente agli affarì urgent e_ alla gestione dell'amministrazione ordinaòa della Società, e funz1oru saranno svolte dal Consiglio decaduto.
4. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti • Organismi cui la Società aderisce unitamente ad Lma copia del relativo verbale di delibera.
Articolo 29 - Convocazione del Consiglio di amministrazione
I.Il Consiglio, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppur richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità e comunque non m l'anno.
2.Il Consiglio potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi degli artt. 20 . 3
del presente Statuto.
Articolo 30 - Compiti dell'Organo amministrativo
1. L'Organo amnùnistrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria amnùnistrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei Soci.
2. In particolare, sono compiti dell'Organo amnùnistrativo:
a. curare gli affari d'ordine amnùnistrativo e redigere il Bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
b. stabilire le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l'anno e convocare, ove necessario, l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 20, comma 2;
c. determinare l'importo delle Quote Associative d'iscrizione e dei contributi supplettivi per la partecipazione all'attività sportiva, formativa, didattica, etc.;
d. attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
e. amministrare i beni sociali e di curarne l'incremento;
f. decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico-sportivo della
Società;
g. assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei
collaboratori e dei professionisti di cui si avvale la Società nonché di eventuali Volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. in materia di lavoro sportivo;
h. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
i. l'istituzione di Commissioni e la nomina di rappresentanti in Organismi Pubblici e Privati, Federazioni e altri Enti;
j. la facoltà di nominare tra i Soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso;
k. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
1. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea;
m. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci o su eventuali cause di esclusione;
n. nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021;
o. curare l'interesse dei Soci e della Società nei confronti di altre società sportive e pubblici poteri, sia direttamente che tramite la Federazione (F.S.N. - D.S.A.) di riferimento o l'E.P.S.;
p. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.
3. È altresì possibile attribuire deleghe all'interno dell'Organo amministrativo.
Arti olo 31 compenso dell'organo amministrativo
1. I ·Soci, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 8, D.Lgs. 36/2021, possono attribuire agli amministratori una indennità da determinarsi con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. Le indennità per l'Organo amministrativo, potranno essere costituite, verificandosene le circostartze, anche da compensi per lavoro sportivo nell'ambito dilettantistico e/o per svolgimento dì att'ività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi della vigente normativa, e dovranno essere assegnate rispetto all'impegno richiesto e, comunque, in misura congrua ai ricavi conseguiti e alle finalità della Società.
3.I Soci possono inoltre assegnare all'Organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.
Articolo 32 - Rappresentanza della Società
I.La rappresentanza legale della Società compete all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione, o ad eventuali amministratori delegati.
2. Ai componenti dell'Organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli Organismi sportivi affilianti cui la società è affiliata è fatto espressamente divieto di partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.
Articolo 33 - Il Vice-Presidente
I.Il Vice-Presidente del Co1,1siglio di amministrazione viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 34 - Il Segretario e il Tesoriere
1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a soggetti diversi, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione, ove eletto.
3. 11 Segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione, ove eletto.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio, segue le procedure di tesseramento e attende alla corrispondenza.
5. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. 11 Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile della Società redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio, il Bilancio annuale in termini economici e finanziari.
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigi.bili...
Articolo 35 - Obblighi di Comunicazione '
I.La nomina dei litolari degli organi della Società, la loro modifica
statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi a1'31j., copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine dell'Organismo Affiliante.
2. Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto da
vigente applicabile.
Articolo 36 - Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
l .Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art.33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
2. Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della Società.
3. In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi è effettuata entro e non oltre il 1 luglio 2024.
L'ORGANO DI CONTROLLO
Articolo 37 - L'Organo di controllo
l. L'Assemblea dei Soci può nominare l'Organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, con i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, cod. civ. e 2399, cod. civ.
2. Nel caso di nomina del Collegio sindacale, quest'ultimo è composto da almeno 3 (tre)sindaci effettivi e 2 (due) supplenti.
3. Le riunioni possono altresì svolgersi "da remoto" ai sensi degli artt. 20 comma 9 e 22comma 3, del presente Statuto.
4. I sindaci vigilano e monitorano sull'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al D.Lgs. 231/2001, se adottati, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo-amministrativo-contabile della Società.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 2477, cod. civ.
LIBRI SOCIALI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
Articolo 38 - Libri sociali obbligatori
I.La Società redige e tiene regolarmente i seguenti libri sociali:
a. Libro delle decisioni dei Soci ai sensi dell'art. 2478, comma 1, n. 2, cod. civ.;
b. Libro delle decisioni dell'Organo di amministrazione;
c. Libro delle decisioni dell'Organo di controllo;
d. Libro delle comunicazioni;
e. Libro Soci;
f. Libro degli Associati
g. Libro giornale;
h. Libro degli inventari.
Articolo 39 - Bilancio
I.L'Organo amministrativo redige il Bilancio della Società, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. Ìl Bilancio consuntivo ha la funzione di informare circa la complessiva situazione economico fina ziaria·della·S'ocietà.
3. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Società, nel rispetto del principio della trasparenza nei
confronti dei Soci. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci copia del Bilancio stesso.
4. L'intero Consiglio, ove eletto, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso si applica quanto previsto l'art. 28, comma 2, del presente Statuto.
5. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
6. Alla fine di ciascun esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale a norma di legge.
7. Il Bilancio deve essere presentato ai Soci, per l'approvazione, entro 120 (centoventi)giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Laddove la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'art. 2364, cod. civ., l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
8. L'Organo amministrativo redige e, previa approvazione ad opera dell'Assemblea, deposita il Bilancio ai sensi dell'art. 2478-bis, cod. civ.
Articolo 40 - Il Patrimonio e il divieto di distribuzione degli utili
l .Il patrimonio della Società è indivisibile ed è costituito da:
a. i versamenti degli Associati a qualsiasi titolo denominati;
b. beni mobili/immobili di proprietà della Società nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
c. contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di Enti e soggetti sia Pubblici sia Privati;
d. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del Bilancio.
2.I mezzi finanziari della Società sono costituiti dalle eventuali Quote Associative annuali e dagli eventuali contributi supplettivi determinati dal Consiglio, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Società e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. La Società destina eventuali Avanzi di gestione e/o Utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. Le somme versate per le Quote Associative annuali, non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte.
5. È sempre vietata la ctistribuzione, anche indiretta di utili e avanzi cli gestione, fondi e ·•serve comunque denominati, a Socj lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti de • _ organi sociali anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi discioglimento individuale del rapport0 ai sensi e per gli effetti- dell'art. 8 comma 2D.Lgs. 36/2021 come modificato dal D.Lgs.
163/2022 e ss.mm.ii.
6. Trovano altresi applicazione l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs.112/2017.
7. L'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche non c porta l'obbligo di trasmissione dei dati e delle notizie cui all'art. 30, comma 1 del D.L.29.11.200 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
8. Considerata l'assenza di scopo di lucro della Società, e il divieto di distribuzione, a.ne
di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto
do essere desti at a una riserva statutaria non distribuibile tra i So ci
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SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE
Articolo 41 - Scioglimento, Liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda
1. La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le vigenti norme di legge.
2. Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di S.r.l., di cui al capo VIII, libro V, cod. civ.
3. L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:
3.a. nomina uno o più liquidatori;
3.b. fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
3.c. stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
3.d. determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, odi blocchi di essi;
3.e. delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
3.f. fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.
4. L' Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.
5. In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all'art. 2485, cod. civ. e le facoltà di cui all'art. 2486, cod. civ.
Articolo 42 - Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi
1. In caso di scioglimento volontario della Società o di perdita volontaria della qualifica di società sportiva dilettantistica il patrimonio residuo viene devoluto ad altre società e associazioni sportive dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge.
LAVORATORI- VOLONTARI-DILETTANTISMO
Articolo 43 - Lavoratori e Volontari
1.11 rapporto di lavoro sportivo intercorrente con la Società è regolato dall'art. 25 e ss. Del D.Lgs. 36/2021.
1.1 lavoratori della Società hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e ss , D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. a far data dalla sua decorrenza, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
3.\a disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del priri:cipio di specificità dello sport.
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4:È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 36/2021, che svolge verso
\.µn corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale cÌefle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato le
mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
5. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità all'art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/21,purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs.36/2021. Ricorrendone i presupposti, la Società può altresì avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs.36/21, coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
6. Le prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigente. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art. 36, comma 6 quater, D.Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
7. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Società cui il Volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
8. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i Volontari, in capo alla Società che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
9. La Società si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto previsto dall'art. 33, ultimo comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Articolo 44 -Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo
Articolo 45 - Pregiudiziale sportiva
1. La Società aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/200 e nserv all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle
sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
2. Nelle materie di cui al comma 1, la Società e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
3. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra la Società e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del
C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo.
TESSERATI
Articolo 46-Tesserati
1. La Società consente la partecipazione alla sola vita sportiva associativa alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dalla Società previo pagamento di contributo supplettivo, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti. Tali soggetti, qualora l'Organismo Affiliante di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, saranno legati alla Società per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con la Società, secondo gli status previsti dall'Organismo Affiliante (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara).
3. I Tesserati della Società ricoprono uno status attinente all'attività sportiva agonistica e non agonistica in favore della Società, secondo quanto previsto dall'Organismo Affiliante.
4. Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'Organismo Sportivo (F.S.N., D.S.A. e/o E.P.S.) di appartenenza della Società per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
5. La Società ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all'attività sportiva praticata.
6. I Tesserati sono in possesso della tessera, "virtuale" ove prevista, rilasciata dagli Organismi Sportivi cui la Società è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'Organismo Sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.
7. I Tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionale e internazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dall'I.P.C. e dal C.I.P.
8. La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'Atleta alla Società secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.
Aìrticolo 47 -Tesserati minorenni
1. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316 e.e. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.
3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno auna qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso la Società, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo annodi età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presenta totale richiesta.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo I - artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.
NORME TRANSITORIE
Articolo 48 - Disciplina transitoria
I .Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente Statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono.
NORMA DI RINVIO
Articolo 49 -Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l Società aderisce, nonché le disposizioni di legge applicabili in materia di società a resffe sabilit' limitata.
2. È integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.1., o le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, alle quali la Società Sportiva Dilettantistica è affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti e dai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato. '---.
3. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto della Società non ché ogni altra norma regolamentare della Società in contrasto con esso.
Imposta di bollo ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82., firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti, in fogli ventisette.
Firenze, lì 4 luglio 2024.