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Statuto della società ASD PRIMAGYM
STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO
Articolo 1 – Denominazione e costituzione
1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “PRIMAGYM – Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica” è costituita per fini
sportivi senza scopi di lucro, quale Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 c.c. e ss., dell’art. 90 della L. 289/2002 e s.m.i., del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., nonché dell’art. 148 comma 8, del D.P.R. 917/1986 e s.m.i., per brevità “A.S.D.
Primagym”.
2. Negli atti e nella corrispondenza è consentito l’uso della locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica”, anche in acronimo “A.S.D.”, salvo non diversamente previsto.
3. L’Associazione è costituita attualmente senza personalità giuridica, con riserva di presentare richiesta a seguito di delibera di Assemblea Ordinaria, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 39/2021.
4. I colori sociali sono il bianco ed il blu. L’emblema dell’associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante il nome dell’associazione.
Articolo 2 – Sede – Durata
1. L’Associazione sportiva ha sede legale in: Via Arrigo Boito, 1 – 20017 Rho (MI) fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
2. L’Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.
3. Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, anche a seguito di modifica statutaria.
4. Il Consiglio Direttivo delibera il trasferimento della sede legale in altro luogo all’interno del medesimo Comune, senza necessità di modifica statutaria.
5. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, ai sensi dell’art. 33 del presente Statuto.
Articolo 3 – Oggetto Sociale e Scopo
1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
2. L'Associazione persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti i Soci, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dell'obbligatorietà del rendiconto, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica.
3. L’Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 36/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, ed esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 s.m.i. In particolare, l’Associazione ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche della ginnastica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in modo particolare la ginnastica ritmica, gioco-ritmica, psicomotricità, aerobica; - attività di ginnastica finalizzata all’educazione sportiva per individui con fragilità e disabilità, la ginnastica per tutti e qualsiasi attività sportiva di ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness anche rientrante tra le discipline olistiche; - alla pratica della “danza” in ogni sua forma, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la danza moderna, contemporanea, la danza coreografica, la danza classica per la preparazione propedeutica delle ginnaste di ginnastica ritmica e qualsiasi altra disciplina da ricondursi sotto le denominazioni “danza sportiva”, “danza accademica”, “danza coreografica”, “danza internazionale”, “danza nazionale”, “danza regionale”, “street dance”; nonché di qualsiasi ulteriore disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica prevista dalle disposizioni del C.O.N.I. e/o del C.I.P. mediante l’iscrizione al suo Registro e al Registro delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Associazione riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ivi comprese la formazione, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica nonché la partecipazione all’attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica degli enti sportivi, quali Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva, cui risulta affiliata ed alla quale si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento secondo la normativa applicabile.
4. L’Associazione può altresì essere costituita, quale ente del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, fermo restando il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017. In materia di ordinamento e di amministrazione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
5. L’Associazione ha facoltà di realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e allo svolgimento delle discipline sportive praticate con delibera del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 20 del presente Statuto.
6. L’Associazione altresì svolge attività didattica, di formazione, di preparazione e di assistenza all’attività sportiva dilettantistica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento dell’attività sportiva praticata, con le finalità e l’osservanza delle disposizioni e delle direttive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dall’I.P.C. e dal C.I.P. ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti sportivi, anche paralimpici, e comunque iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
7. L’Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 39/21.
8. L’Associazione gestisce attività e servizi connessi e strumentali all’organizzazione ed al finanziamento dello sport dilettantistico, con:
a. l’organizzazione di attività ludiche e di formazione sportiva e ricreativa dello sport dilettantistico;
b. la prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività sportivo-agonistiche;
c. la promozione e lo sviluppo di tutte le attività sportive dilettantistiche, incluse le attività integrate, connesse e accessorie secondo le disposizioni dei relativi enti sportivi ai quali delibererà di aderire accettandone Statuto e Regolamenti.
9. Nei limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali-sportivi e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
b. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazione ed iniziative di diverse specialità sportive;
c. organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento psico- fisico;
d. promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sopra indicata;
e. gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
f. esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali, inter caetera, sponsorizzazione, promo pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento;
g. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari anche per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate;
collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dai rispettivi enti sportivi alla quale delibererà di aderire.
10. Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii., i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli Atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui all’art. 9 del D.Lgs. 36/2021.
Articolo 4 – Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione
1. L’Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico- fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L’Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
Articolo 5 – Affiliazione
1. Con l’affiliazione, l’Associazione accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive del C.I.O., del C.O.N.I., dell’I.P.C. e del C.I.P. L’Associazione ha facoltà di affiliarsi ad altri enti sportivi per la medesima specialità sportiva.
2. L’Associazione si impegna ad accettare incondizionatamente i provvedimenti disciplinari e le decisioni assunte dai competenti organi degli enti sportivi.
3. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti federali degli enti sportivi a cui l’Associazione intenderà affiliarsi, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
4. L’Associazione si impegna a tesserare agli enti sportivi per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti, ovvero gli altri soggetti per cui la regolamentazione dell’ente sportivo prevede lo status di tesserato.
5. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del C.I.O. e del C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall’I.P.C. e dal
C.I.P. e/o dagli enti sportivi.
6. L’Associazione s’impegna altresì a garantire il corretto e regolare svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e dei Tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee degli enti sportivi così come previso dalle disposizioni delle singole discipline sportive a cui risulta affiliata. Nel caso in cui il numero di Atleti o Tecnici non consentano lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della rispettiva Federazione sportiva, è nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
SOCI – NORME DI AMMISSIONE – CATEGORIE - DECADENZA
Articolo 6 – Soci
1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sportive e/o ricreative e/o ludiche svolte dall’Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della correttezza sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione e degli enti di riferimento e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. I Soci dell’Associazione si distinguono in:
A) Onorari;
B) Esecutivi;
C) Ordinari. In particolare:
a) Soci Onorari, sono coloro che l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ritenga opportuno di eleggere in riconoscimento di particolari meriti;
b) Soci Esecutivi, sono sia coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendo l’Atto costitutivo, sia i Soci che sono stati eletti dall'Assemblea dei Soci, quali componenti del Consiglio Direttivo;
c) Soci Ordinari, sono tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione. La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo. Gli Atleti e i Tecnici possono acquisire lo status di tesserati senza essere Soci. Tutti i Soci hanno eguali diritti e doveri. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i Soci e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo. Il numero dei Soci è illimitato.
3. L’Associazione garantisce a tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione la facoltà di presentare una domanda di tesseramento, mettendo altresì a disposizione la relativa modulistica al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne Statuto e Regolamenti.
4. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, con giudizio motivato e contro la cui decisione è ammessa impugnazione dinanzi all’Assemblea Ordinaria dei Soci, fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli enti sportivi.
5. La domanda di ammissione a Socio presentata da minori è sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale, rappresentando il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minore.
6. L’ammissione è formalizzata con l’accoglimento del Consiglio Direttivo dell'Associazione e previo pagamento della Quota Associativa annua.
Articolo 7 – Diritti e doveri dei Soci
1. La qualifica di Socio si acquisisce previo pagamento di una Quota Associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
2. Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante l’esercente la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente ai sensi del precedente art. 6, comma 5, del presente Statuto.
4. Al Socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione qualora in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del successivo art. 17 del presente Statuto.
5. I Soci Onorari, sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.
6. I Soci hanno diritto di partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e di frequentare la sede sociale dell’Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.
7. I Soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.
8. I Soci hanno l’obbligo:
a) di mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell’Associazione e degli altri Soci e di osservare l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine;
b) di versare, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, la Quota Associativa annua;
c) di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni dell’Associazione, nonché quelli del C.O.N.I. ed eventualmente del C.I.P. e degli organismi internazionali di riferimento, dalla stessa recepiti, e accettarli come personalmente cogenti.
9. I Soci non vantano alcun diritto nei confronti del Patrimonio sociale dell’Associazione.
10. Il Consiglio Direttivo può prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la
partecipazione alle competizioni sportive nazionali e/o estere e a stage tecnici, ovvero ulteriori eventi o manifestazioni, comunque denominati, attinenti all’attività sportiva dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può altresì garantire premi, comunque denominati e in qualsiasi forma, in base ai risultati sportivi conseguiti.
11. Le predette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, agli Atleti e ai Tecnici che non rivestono la qualifica di Socio.
Articolo 8 - Decadenza dei Soci
1. I Soci cessano di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:
a. dimissione volontaria: il Socio è libero di presentare le dimissioni le quali, se non diversamente stabilito, si intendono irrevocabili e immediatamente efficaci; in caso di indizione di Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, le dimissioni saranno efficaci dal giorno successivo allo svolgimento dell’Assemblea;
b. mancato rinnovo del versamento della Quota Associativa annua da effettuarsi entro 90 giorni dall’apertura dell’esercizio sociale;
c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli enti sportivi.
d. scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 33 del presente Statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), è assunto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel corso di tale Assemblea, alla quale è convocato il Socio interessato, si procede in contraddittorio con l’interessato. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
3. Il Socio radiato non può essere più ammesso nell’Associazione. Parimenti, l’Atleta o il Tecnico radiato non può essere più ammesso nell’Associazione.
Articolo 9 – Tesserati
1. L’Associazione consente la partecipazione alla sola vita sportiva associativa alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dall’Associazione previo pagamento di contributo supplettivo, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti. Tali soggetti, qualora l’ente sportivo di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento sportivo, saranno legati all’Associazione per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento.
2. Ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l’Associazione, secondo gli status previsti dall’ente sportivo (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara).
3. Il Tesserato ha diritto di partecipare all’attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall’ente sportivo di appartenenza dell’associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
4. L’Associazione ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all’attività sportiva praticata.
5. I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l’Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell’ente sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.
6. I Tesserati sono tenuti all’osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionale e internazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dall’I.P.C. e dal C.I.P.
7. La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l’Atleta all’Associazione secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.
Articolo 10 - Tesserati minorenni
1. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
2. Ai sensi dell’art. 16, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’art. 316 c.c. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.
3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le disposizioni relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso l’Associazione, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 11 – Organi
1. Gli organi sociali dell’Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 12 - Funzionamento dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Quando è regolarmente indetta, convocata e costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle Quote Associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede legale dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea, che non sia in conflitto di interessi, mediante elezione.
5. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, un numero congruo di scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare, tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
7. Il Segretario dell’Assemblea, se nominato, redige il verbale della riunione con l’indicazione dei nomi di tutti i Soci partecipanti e relativa firma degli stessi. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa nonché dagli scrutatori se nominati.
8. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione e accessibilità.
9. L’Assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e non discriminazione dei Soci. In particolare, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare regolarmente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Articolo 13 – Diritti di partecipazione all’Assemblea Ordinaria dei Soci
1. Il diritto di partecipazione alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione spetta ai Soci in regola con il versamento della Quota Associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.
Articolo 14 – Assemblee dei Soci
1. L’Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle Quote Associative.
2. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede Ordinaria sia Straordinaria.
3. Sono ammesse le Assemblee con modalità “da remoto” ai sensi dell’art. 12, comma 9, del presente Statuto.
4. L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata con affissione della Convocazione presso la sede sociale e/o mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito “Avviso di Convocazione”, da comunicare altresì all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni Socio, almeno 8 giorni prima rispetto alla data della riunione.
5. Nella Convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno con i punti da trattare.
6. L'Assemblea è indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per l'esame del Bilancio (o Rendiconto) preventivo.
7. L’Assemblea Ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei Regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del presente Statuto.
8. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria elettiva si svolge ogni 4 anni, per l’elezione degli organi direttivi dell'Associazione. Il numero minimo dei Consiglieri da eleggere è di tre membri, il numero può variare in aumento, ma sempre in numero dispari, in funzione dei Soci iscritti su delibera dell'Assemblea dei Soci.
Articolo 15 – Validità dell’Assemblea
1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea Ordinaria, sia l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
4. Ai sensi dell’art. 21 c.c per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci.
Articolo 16 – Assemblea Straordinaria dei Soci
1. L’Assemblea Straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima dell’adunanza con le modalità di cui all’art. 14, comma 4, del presente Statuto. Nell’atto di Convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco dei punti all’ordine del giorno da trattare.
2. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto Sociale, nonché su ogni attività connessa e/o collegata; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Il CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 17 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre a un massimo di sette componenti incluso il Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è determinato dall’Assemblea dei Soci. I componenti dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi al relativo ente sportivo in qualità di dirigenti. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vice - Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tali ultime due cariche potranno essere ricoperte anche dalla stessa persona.
2. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci fondatori dell’Associazione.
3. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. e fermo restando le presunzioni di cui all’art. 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
È previsto, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale.
4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle Quote Associative, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai Regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il diritto di elettorato passivo di acquisisce automaticamente con la maggiore età e può esercitarsi nella prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.
6. È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o
E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall’I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affilianti.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
9. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale datato e numerato, riportato su di un Libro anche a fogli mobili numerati in tutte le sue pagine, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne per trasparenza la massima diffusione.
Articolo 18 – Dimissioni del Consiglio Direttivo
1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti Consiglieri provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati, il Consiglio continuerà ad operare in tale composizione fino alla prima Assemblea utile in cui si procederà all’integrazione dei componenti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice - Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva. In caso di dimissione o impedimento del Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo nomina un consigliere cui attribuisce le relative funzioni.
3. Il Consiglio Direttivo, dovrà considerarsi decaduto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea Ordinaria dei Soci, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.
4. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti gli Organismi cui l’Associazione aderisce unitamente ad una copia del relativo verbale di delibera.
Articolo 19 – Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità e comunque non meno di due volte l’anno.
2. Il Consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi degli artt. 12 comma 9 e 14, comma 3, del presente Statuto.
Articolo 20 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a. curare gli affari d'ordine amministrativo e redigere il Rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
b. stabilire le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l'anno e convocare, ove necessario, l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 12, comma 2;
c. determinare l’importo delle Quote Associative d’iscrizione e i contributi supplettivi per la partecipazione all’attività sportiva, formativa, didattica, etc.;
d. attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci;
e. amministrare i beni sociali e di curarne l’incremento;
f. decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico- sportivo dell’Associazione;
g. assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali Volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. in materia di lavoro sportivo;
h. l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
i. l’istituzione di Commissioni e la nomina di rappresentanti in Organismi Pubblici e Privati, Federazioni e altri Enti;
j. la facoltà di nominare tra i Soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
k. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
l. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, che potranno essere impugnati dinanzi all’Assemblea;
m. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci o su eventuali cause di esclusione;
n. nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell’articolo 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021;
o. curare l’interesse dei Soci e dell’Associazione nei confronti di altre società sportive e pubblici poteri, sia direttamente che tramite gli enti sportivi;
p. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.
Articolo 21 – Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la legale rappresentanza dell’Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione, ovvero, in caso di impossibilità di svolgimento del Consiglio Direttivo, senza indugio.
Articolo 22 – Il Vice - Presidente
1. Il Vice - Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 23 – Il Segretario e il Tesoriere
1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a soggetti diversi, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice - Presidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice - Presidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento e attende alla corrispondenza.
5. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il Rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Articolo 24 – Obblighi di Comunicazione
1. La nomina dei titolari degli organi dell’Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell’ente sportivo.
2. Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.
Articolo 25 – Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
2. Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall’apposito Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva della associazione.
3. In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi è effettuata entro e non oltre il 1 luglio 2024.
PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI
Articolo 26 – Il Rendiconto
1. L’Associazione redige e tiene regolarmente il Rendiconto economico-finanziario.
2. Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto dell’Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea.
3. Il Rendiconto consuntivo ha la funzione di informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci copia del Rendiconto stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del presente Statuto.
Articolo 27 – Anno Sociale
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno la durata di un anno e coincidono con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) di ciascun anno.
Articolo 28 – Il Patrimonio e il divieto di distribuire degli utili
1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
a. i versamenti dei Soci a qualsiasi titolo denominati;
b. beni mobili/immobili di proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
c. contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di Enti e soggetti sia Pubblici sia Privati;
d. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del Rendiconto.
2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle Quote Associative annuali ed eventuali contributi supplettivi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L’Associazione destina eventuali Avanzi di gestione e/o Utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. Le somme versate per le Quote Associative annuali, non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte.
5. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, Atleti, Tecnici, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii.
6. Trovano altresì applicazione l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.
L’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche non comporta l’obbligo di trasmissione dei dati e delle notizie di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
LAVORATORI – VOLONTARI – DILETTANTISMO
Articolo 29 – Lavoratori e Volontari
1. Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con l’Associazione è regolato dall’art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2021.
2. I lavoratori dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’art. 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. a far data dalla sua decorrenza, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
3. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.
4. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e salute
S.p.A. o di altro soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. In ogni caso, si rinvia per le figure di lavoratore sportivo a quanto previsto dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
5. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità all’art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/21, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, l’Associazione può altresì avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
6. Le prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente nella misura delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigente. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art. 36, comma 6 quater, D.Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
7. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione cui il Volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
8. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i Volontari, se non tesserati, in capo all’Associazione che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
9. L’Associazione si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto previsto dall’art. 33, ultimo comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Articolo 30 – Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
1. Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo intercorrente con l’Associazione è regolato dall’art. 28 del D.Lgs. 36/2021.
2. Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2021.
3. L’Associazione provvederà a comunicare, secondo la normativa vigente, al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle forme e modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 39/2021, nonché delle relative disposizioni attuative. L’Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il
31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
PREGIUDIZIALE SPORTIVA
Articolo 31 – Disciplina transitoria
1. L’Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all’art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
2. Nelle materie di cui al comma 1, l’Associazione e i suoi tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.
3. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l’Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del processo Amministrativo.
NORME TRANSITORIE
Articolo 32 – Disciplina transitoria
4. Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente Statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 33 – Scioglimento
1. La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del Patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive analoghe o direttamente agli enti sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
4. Se costituita nelle forme di cui all’art. 3, comma 4, la destinazione del Patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione o altro Ente che persegua la promozione e/o lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
NORMA DI RINVIO
Articolo 34 – Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
2. È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.
3. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.